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Stampato C. 152XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 152





Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame mira a modificare la normativa sull'assistenza psichiatrica prevista dalla legge n. 180 del 1978 e successivamente confermata dalla legge n. 833 dello stesso anno. Una legge, la "180", simbolo di un'epoca, di una cultura, pesantemente condizionata da ideologie antipsichiatriche; sentita dalle forze che l'hanno consapevolmente voluta come una bandiera e come tale difesa nonostante le sue evidenti lacune ed incongruenze e la conseguente incapacit&Mac246; di affrontare i problemi dei pazienti psichiatrici. Per anni agli appelli, alle proteste, alle denunce dei familiari, sulle cui spalle era stato scaricato il peso, spesso insostenibile, della assistenza di questi pazienti, ? stato opposto un muro di silenzio.
Oggi, piu' che mai, e' necessario superare l'atteggiamento di fideismo acritico dei sostenitori della "180" per poter comprendere che il fallimento della riforma psichiatrica e' dovuto all'effetto combinato sia di mancate od errate applicazioni locali della legge, sia di interventi finanziari insufficienti e non coordinati, sia di carenze intrinseche della legge stessa. A queste conclusioni giunsero, gia' molti anni fa, psichiatri come il professor Ravizza dell'universit&Mac246; di Torino, il professor Cassano dell'universita' di Pisa, il dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non e' possibile ora citare singolarmente, i quali promossero dibattiti e convegni ove, in uno spirito di critica costruttiva, fosse possibile evidenziare le lacune e gli errori della citata legge n. 180 del 1978 e proporre i necessari emendamenti, senza per altro negare i suoi importanti pregi: l'aver affidato il trattamento delle fasi acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un piano di parita' con le altre patologie mediche; l'aver previsto una rete di ambulatori psichiatrici, estesa a tutto il territorio nazionale; l'aver voluto, con un tentativo originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli ospedali psichiatrici.
Chi oggi, pero', pensasse che la soluzione consiste nel riconoscere l'errore di allora e nel riaprire gli ospedali psichiatrici, farebbe, a nostro parere, un errore altrettanto grave. Tornare indietro sarebbe praticamente impossibile e vanificherebbe tutti gli sforzi, le sofferenze ed i sacrifici di questi anni. Bisogna quindi andare avanti, correggendo gli errori della "180", e rendendo compatibili le buone intenzioni, che riconosciamo a molti che vollero quella legge, con la dura realt&Mac246; della malattia mentale.
Il piu' noto errore della "180", ormai quasi universalmente riconosciuto, e' quello di aver negato implicitamente l'esistenza della cronicita' psichiatrica e, di conseguenza, la necessita' di prevedere strutture anche per trattamenti di lunga durata. Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilita' di fasi acute della malattia, che possono avere necessita' di ospedalizzazione, sia pure per il tempo assurdamente breve di sette giorni, gli estensori della legge n. 180 del 1978 nulla infatti prevedono per esigenze di ricovero prolungato, coerentemente con le loro teorie che vedono nella cronicita' psichiatrica nient'altro che un prodotto della lunga istituzionalizzazione in manicomio. Teorie purtroppo sbagliate perche', dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai stati ricoverati in ospedale psichiatrico o in altre istituzioni sono comunque cronicizzati nella loro malattia, a casa propria o vagabondando per l'Italia. L'ospedale psichiatrico non era la causa, ma un tentativo di risposta alla cronicita' psichiatrica. Un tentativo inadeguato e superato e talora anche dannoso, perche' dava una risposta unica ed indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi delle varie malattie mentali nelle successive fasi della loro evoluzione. La legge n. 180 del 1978 faceva un passo avanti prevedendo il servizio psichiatrico nell'ospedale generale e l'ambulatorio psichiatrico sul territorio: due risposte, tuttavia, ancora troppo limitate e carenti a fronte dell'indubbia complessita' dei disturbi mentali. Percio' quasi tutte le proposte di modifica della legge n. 180 del 1978 presentate nelle precedenti legislature prevedono altre strutture, dal day-hospital ai presìdi residenziali, per le esigenze di media o lunga degenza, piu' o meno esplicitamente e coraggiosamente definite tali, per l'allora perdurante timore di ostracismo nei confronti di chi osasse parlare apertamente di cronicita'. Anche nella presente proposta di legge si prevedono nuovi e diversi presìdi, che non pretendono certamente di dare una soluzione ottimale a tutti i possibili problemi (per fare questo occorrerebbe, in teoria, una struttura diversa per ogni persona ammalata) ma che forniscono ai pazienti, ai familiari, ai medici curanti un ventaglio di risposte sufficientemente ampio per affrontare adeguatamente i problemi piu' frequenti e piu' gravi. L'altro e sicuramente piu' grave difetto della legge n. 180 del 1978 e' il modo superficiale e contraddittorio con cui viene affrontato il delicato e serissimo problema dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) nei malati psichici. Demagogicamente con la legge n. 180 del 1978 si fa finta di credere che il malato psichico grave e' altrettanto libero e responsabile quanto una persona sana, per riscoprire improvvisamente che non lo e' soltanto dopo che ha commesso un reato, quando gli si applicano le norme del nostro codice penale. Il tutto "in barba" a quella prevenzione tanto osannata nella "180". In pratica chi ha provato a segnalare la potenziale pericolosita' di un paziente ai giudici e alla polizia si e' sentito rispondere, e non poteva essere altrimenti, che loro avevano si' strumenti per reprimere, ma non per prevenire i reati di un malato psichico e che se la pericolosita' nasceva dall'interazione fra patologia ed un determinato contesto sociale, toccava ai sanitari curare la patologia o tenere lontano il soggetto da quel contesto e che questa era l'unica prevenzione concretamente possibile. Una modifica alla legge n. 180 del 1978 che non affronti questo problema chiave o che lo faccia in modo parziale, con insufficienti chiarezza e coerenza nell'individuare diritti e doveri di ognuno, lascerebbe parenti, terapeuti e collettivita' nell'attuale stato di impotenza e, di fatto, precluderebbe la possibilita' di fornire aiuti reali ai pazienti piu' gravi, che negano la malattia e rifiutano di proseguire le terapie necessarie per evitare le ricadute. Per affrontare questo problema in modo piu' adeguato, nella stesura della presente proposta di legge ci si e' confrontati con la piu'recente legislazione dei Paesi europei in materia di salute mentale. Legislazione che, non casualmente, e' concorde nel porre i TSO come problema centrale.
Descriviamo, infine, brevemente i singoli articoli della presente proposta di legge. All'articolo 1 sono dettati i princìpi generali.
L'articolo 2 reca disposizioni per la chiusura o la riconversione degli ex ospedali psichiatrici.
All'articolo 3 si prevede la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica attraverso l'effettiva creazione del dipartimento di psichiatria.
Nel comma 1 si indicano i compiti del dipartimento. Nel comma 3 e' descritta la rete dei presìdi psichiatrici del dipartimento, che comprende, oltre ai gia' esistenti centri di salute mentale per l'attivita' psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di diagnosi e cura per i trattamenti ospedalieri, anche nuove strutture quali:

a) il pronto soccorso psichiatrico che provvede a rispondere alle urgenze psichiatriche;

b) le strutture residenziali psichiatriche, che fungono da centri riabilitativi psichiatrici e sono articolate in comunita' protette residenziali, case alloggio e centri diurni.

Ai commi 4 e 5 sono previste le possibilita' di convenzione con enti, associazioni e strutture private e di collaborazione con organizzazioni di volontariato.
All'articolo 4 sono dettate le nuove norme per gli accertamenti ed i TSO. In particolare, i commi 4 e 5 definiscono le caratteristiche del TSO prevedendo anche l'istituto del TSO di urgenza.
All'articolo 5 sono stabilite le modalita' per la dimissione in affidamento ed e' creata la figura dell'"affidatario", realizzando una valida alternativa alla necessita' di ricoveri ospedalieri in TSO eccessivamente prolungati, grazie alla possibilit&Mac246; di trattamenti sanitari obbligatori extra-ospedalieri.
All'articolo 6 sono previste le modalit&Mac246; di cessazione del TSO.
L'articolo 7 dispone l'istituzione delle commissioni per i diritti del malato psichico e le procedure relative ad opposizioni e ricorsi su atti concernenti i TSO.
L'articolo 8 e' dedicato ai diritti del malato psichico e dei suoi familiari, mentre all'articolo 9 sono definite le misure di sostegno e di assistenza alle famiglie dei soggetti affetti da minorazioni psichiche.
L'articolo 10 stabilisce il divieto di ogni forma di pubblicita' non rispettosa della dignita' del malato psichico.
All'articolo 11 si stabiliscono le modalita' del potere sostitutivo in caso di inadempienza alle disposizioni della legge da parte delle aziende ospedaliere o dei dipartimenti di psichiatria o delle regioni.
L'articolo 12 disciplina la concessione delle strutture.
All'articolo 13 e all'articolo 14 sono istituite, rispettivamente, la Commissione nazionale permanente e la commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i loro compiti.
L'articolo 15 reca norme sull'istituzione dell'ufficio regionale di psichiatria ad opera delle regioni, collocato nell'ambito degli assessorati regionali alla sanita'.
Infine, all'articolo 16 sono definite le modalita' di finanziamento, un problema che se non trova una soluzione adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge sull'assistenza psichiatrica. Si potrebbe obiettare che l'impegno finanziario previsto e' particolarmente elevato e scarsamente compatibile con le attuali difficolta' del bilancio statale. Replichiamo che se quell'impegno comporta dei sacrifici per altri settori della sanita', riteniamo che sia un atto di riparazione dovuto per l'enorme, storica ingiustizia commessa ai danni dei malati psichici e dei loro familiari dal 1978 ad oggi. Il costo finanziario della presente proposta di legge e' comunque nulla di fronte al costo umano di sofferenze e di lutti provocato dalla legge "180". Secondo una stima pubblicata dal professore Trabucchi nel 1982 i morti causati dalla legge "180" erano gia' allora dai 2 ai 3 mila. Non esistono ricerche attendibili, ed e' una grave omissione che dovra' essere sanata, sull'entita' globale di quella che qualcuno ha definito la tragedia dei desaparecido della psichiatria italiana.
Tragedia che nacque da un voto del Parlamento. Percio' oggi si chiede a voi, nuovi parlamentari eredi di quel vecchio Parlamento, come atto riparatorio per quelle vittime, un voto che metta fine a quel folle esperimento con cavie umane che e' stata, inconsapevolmente e incoscientemente, la legge n. 180 del 1978.





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Stampato C. 174XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 174





Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge cerca, come primo obiettivo, di garantire la massima protezione e cura del malato di mente. Un intero articolo, il 4, e' dedicato ai diritti del malato e dei suoi familiari. La cura del malato e' basata su:

a) potenziamento delle strutture territoriali, soprattutto in senso organizzativo e di orientamento del malato, e con particolare riguardo ai problemi di inserimento sociale e lavorativo, nonche' ai problemi di convivenza e di ricovero;

b) limitazione dell'ospedale ai ricoveri di urgenza o per motivi diagnostici;

c) creazione di un numero adeguato di strutture residenziali comunitarie, che costituiscano il fulcro dell'assistenza terapeutica.

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) viene visto come un elemento terapeutico da effettuare, pur mantenendo tutte le forme piu' adatte alla cura della malattia.
Si prevede quindi un TSO domiciliare, un TSO in comunita' e un TSO ospedaliero, quest'ultimo limitato solo a procedure di urgenza o a necessita'diagnostiche. Si prevede infatti, come in Inghilterra, un TSO di urgenza limitato a 72 ore ed un TSO da effettuare nei luoghi e con le modalita' piu' adatti ad una efficace terapia. Peraltro le procedure di difesa dal TSO del malato sono ulteriormente potenziate. Al riguardo e' istituita una commissione per i diritti del malato di mente (articolo 3) incaricata di decidere in prima istanza sulla convalida dei TSO.
Ci si propone il superamento dell'attuale stato di abbandono e di inattivita' del malato di mente. La cura deve essere efficace e continuata evitando le attuali situazioni di "porta girevole". L'ingresso, cio', e l'uscita del malato dalla struttura ospedaliera senza la possibilita' di alcuna vera ed efficace continuita' terapeutica.
Le strutture sono a gestione pubblica o privata. Si potenzia peraltro grandemente il controllo sulle strutture, attraverso la istituzione di apposite commissioni regionali e nazionali.
Ci si propone inoltre, in tale modo, attraverso meccanismi di selezione, di aumentare la attualmente bassa efficienza delle strutture e la motivazione del personale.
Viene eliminato l'anacronismo del manicomio criminale attraverso la creazione di apposite strutture regionali, con caratteristiche terapeutiche.
Le strutture degli ex ospedali psichiatrici devono essere, per quanto possibile, utilizzate per la creazione delle strutture comunitarie. Ove questo non sia possibile il ricavato della loro alienazione deve andare esclusivamente a vantaggio della psichiatria.
Viene infine stabilito il numero di posti disponibili a favore dei malati in relazione alla popolazione.
In caso di mancata attivazione da parte delle aziende sanitarie locali o delle regioni, lo Stato potra' intervenire per l'attivazione di una adeguata assistenza. Cosi' pure e' sancita, data l'attuale situazione di abbandono, la possibilita' per i prefetti, per un periodo transitorio, di requisire edifici pubblici e privati da destinare alle strutture previste dalla presente proposta di legge.





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Stampato C. 174XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 174






PROPOSTA DI LEGGE



Art. 1.

1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati.



Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i princìpi e i criteri ivi stabiliti.
2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono effettuate attraverso il dipartimento di salute mentale (DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale sul territorio o su parte del territorio di una azienda sanitaria locale (ASL), e hanno la responsabilita' della cura del malato e del suo recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM deve essere un medico psichiatra con esperienza o capacita' direttive ed e' nominato dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e contrattuali, previo parere, non vincolante, di appositi organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni tipo:

a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilita' del malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attivita' anche di urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere articolato su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il compito di:

1) curare il malato al suo domicilio;

2) assicurare al malato un'attivita' lavorativa e sociale compatibile con le sue possibilita';
3) assicurare una adeguata attivita' di day-hospital, anche attraverso convenzioni, comprendenti attivita' ricreative e lavorative. I day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100 mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;

4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio, del malato nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal malato o dai suoi familiari, anche se non facenti parte del territorio di competenza del DSM;

5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone informati i familiari o i conviventi;

6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato fisico di salute, oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali fattori organici della malattia;

7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24 per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare;

b) struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): e' destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o nei day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per adulti devono assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attivita' lavorative, ricreative e di attivita' fisica. Deve essere assicurato, tra strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non puo'avere piu' di 50 ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per accogliere i malati piu' gravi, pericolosi per se' e per gli altri o che rifiutino l'inserimento in comunita' aperte. I malati destinati all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in tali strutture regionali. Le SRA sono suddivise in tre gruppi:

1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo l'accoglibilita' per i giovani dai 14 ai 22 anni;

2) per adulti;

3) per anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti.

4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono essere raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo realizzi una migliore efficacia nella continuita' dei trattamenti terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorita' scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale e di informazione al corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono dotare di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta o in situazione di emergenza, nonche' per l'effettuazione di esami clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato di un servizio di pronto soccorso psichiatrico, in cui ? assicurata la presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di cui al comma 7 e' fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le modalita' con cui sara' assicurata la continuita' delle terapie al paziente.



Art. 3.

1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere il consenso del malato.
2. Il TSO pu&Mac247; essere:

a) TSO di urgenza. Puo' essere richiesto da chiunque ne abbia interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la professione. Ha validita' massima di 72 ore e deve essere effettuato negli ospedali generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria. Non e' rinnovabile. Deve essere effettuato solo se esistano alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al malato o a terzi.
Puo' essere effettuato anche in caso di patologie fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari ed il CSM;

b) TSO. Puo' consistere in visite mediche a domicilio o presso il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso le strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed in genere in trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi, rinnovabile. Puo' essere richiesto dai familiari, da operatori sociali che abbiano in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.

3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno dipendente da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e che certifichino con motivazione scritta la loro decisione.
4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri puo' essere protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di trovare strutture alternative e, comunque, non e' rinnovabile allo scadere dei due mesi.
5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura o dal medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, qualora siano venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione scritta e dopo essersi assicurati della possibilita' di continuit&Mac246; del trattamento terapeutico.
6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, omissione di soccorso.
7. Il TSO e' effettuato di regola da personale sanitario e nel massimo rispetto delle relazioni sociali e della personalita' del malato. Solo in caso di evidente pericolosita' puo' essere richiesto l'intervento della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, e' effettuato nelle strutture indicate dal malato, o dai familiari e dagli operatori sociali che l'hanno in cura, o dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con la massima sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla commissione per i diritti del malato di mente di cui al comma 10, con indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonche' della sua presumibile durata. Deve altresi' inoltrare con le stesse caratteristiche di urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una commissione per i diritti del malato di mente con funzioni ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 e' presieduta da un giudice tutelare ed e' composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno dieci anni di attivita' professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unita', della commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro attivita' e' remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici. I membri della commissione devono dare la massima garanzia di moralita' pubblica; sono estratti a sorte da un elenco di dieci candidati indicati rispettivamente dalla associazione professionale e dalle associazioni di familiari.
12. La commissione di cui al comma 10, che pu&Mac247; avvalersi dell'opera di consulenti aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in merito a:

a) la convalida dei TSO;

b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque ne abbia interesse;

c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul territorio, per gli eventuali opportuni procedimenti a carattere civile o penale.

13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, puo' appellarsi in qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento od una modifica dei termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma 13 non pu&Mac247; essere presentato piu' di una volta durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue decisioni entro una settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle decisioni della commissione di cui al comma 10, configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia interesse, puo' proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla commissione di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale, le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti nonche' al pubblico ministero. Il presidente del tribunale decide entro dieci giorni, sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.



Art. 4.

1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere comunque sempre cercato il suo consenso e le cure farmacologiche devono essere intraprese dopo una attenta valutazione del rapporto tra costi e benefìci, tenendo conto anche degli inconvenienti, sia fisici sia relativi alla vita di relazione, dovuti agli effetti collaterali della cura stessa.
2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture curative hanno l'obbligo di supportare l'attivita' lavorativa del malato in modo che sia di utilita' alla azienda in cui e' inserito. Quando venga meno la capacita' del malato ad un lavoro in una struttura normale, gli deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo scopo costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attivita' un emolumento corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente svolto. Da tale emolumento possono essere detratte le spese per gli operatori adibiti alla cura del malato e per le strutture protette costituite ai sensi del comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non meno di un quarto degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria personalita'. La sua situazione di abbandono non costituisce motivo di un inserimento coatto in una struttura protetta, a meno che il proseguimento della sua vita abituale non comporti un serio pericolo per la sua salute o per le sue capacita' intellettive o il malato stesso non costituisca pericolo per altri. La difesa degli interessi del malato puo' essere demandata a persone allo scopo nominate.
5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur nel rispetto delle regole di vita comunitaria, almeno quattro ore giornaliere di libera uscita, nonche' permessi prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di TSO.
6. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con malati di mente maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai familiari disponibili a mantenere in famiglia il malato; il CSM deve adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto. Le strutture del territorio di appartenenza possono essere adeguatamente proposte ma non possono essere fatte oggetto di scelta coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a costituire associazioni, per la tutela dei loro interessi. Le associazioni devono essere preliminarmente e primariamente ascoltate dalle strutture del DSM in tutte le decisioni relative alla politica psichiatrica sul territorio.



Art. 5.

1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o privata. Devono essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per quanto riguarda le emergenze ed il day-hospital, ed almeno una struttura residenziale per tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione, ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformita' delle strutture del DSM, sia pubbliche che private, alle disposizioni della presente legge e di eventuali leggi regionali ed ai princìpi di un corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le ispezioni devono essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie esistenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle malattie mentali e tenendo presente il parere dei responsabili del DSM e dell'utenza, e, in maniera prioritaria, il risultato delle ispezioni di cui al comma 2. Tali convenzioni danno alle strutture stesse la possibilit&Mac246; di essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della organizzazione del DSM, mediante contratti allo scopo stipulati, qualora l'ASL non ritenga di dover utilizzare esclusivamente strutture proprie. Nella utilizzazione di strutture private e' data la precedenza alle strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di mente.



Art. 6.

1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanita', le regioni hanno l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altres" incaricati di effettuare le ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e private esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le associazioni dei familiari e adeguati campioni dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresi' il compito di valutare l'efficienza delle iniziative di socializzazione e di riabilitazione intraprese a favore dei malati di mente; di controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e private, nonche' il livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici e a promuovere i necessari corsi di formazione, in collaborazione con l'universita' e con le strutture riabilitative delle ASL.
5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in materia di malattie mentali devono prevedere una adeguata rappresentanza dell'utenza.



Art. 7.

1. Presso il Ministero della sanita', e' istituito, nei limiti delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha il compito di:

a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di controllare l'attuazione e la conformit&Mac246; alle disposizioni della presente legge;

b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo stato delle strutture ed al grado di attuazione della presente legge;

c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in particolare dell'Unione europea;

d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e organizzativo, di intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Presso il Ministero della sanita' e' istituita la Commissione centrale di psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di consulenza scientifica ed organizzativa formato da:

a) un rappresentante per ogni commissione regionale di psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1;

c) due professori di universita' specializzati in psichiatria;

d) due responsabili di unita' operative di psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di familiari dei malati di mente a carattere almeno regionale.

3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche sull'attuazione della presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali proposte da sottoporre al Ministero della sanita'. I suoi membri durano in carica cinque anni.



Art. 8.

1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei malati di mente. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche non li rendano adatti alla trasformazione nelle nuove strutture previste dalla presente legge, puo' esserne disposta l'alienazione, purche' il ricavato sia destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per il loro funzionamento.
2. L'attivita' ed il personale dei reparti ospedalieri e delle comunita' situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle strutture dei DSM all'atto della loro istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per la solidariet&Mac246; sociale, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli alle attivit&Mac246; dei DSM.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionati e del privato sociale beni di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente.



Art. 9.

1. Le universita' nelle quali siano istituite scuole di specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni tra universita' e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno la responsabilit' di reparti ospedalieri.
2. Le universita' di cui al comma 1 possono, altresi', provvedere alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in pi? poli di insegnamento, e' garantito che ad ogni polo sia affidata la responsabilita' di un DSM.
3. Le universita' sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attivita' diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie di mente particolari.
4. Le universita' si attengono ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso alle universita' l'autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la possibilita' di organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze dell'attivita'didattica, di formazione e specializzazione professionale e di ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali. Alle attivita' di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle convenzioni partecipano secondo le qualifiche e le competenze gli operatori del DSM indipendentemente dall'ente di appartenenza.



Art. 10.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture a gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il personale puo' essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre porre ogni cura nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorita' comunali o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta, con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.



Art. 11.

1. Le attivita' per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.




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